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Affido Super Esclusivo: la sentenza del Tribunale di Roma

La prima sezione civile del Tribunale di Roma, con decreto del 16 giugno 2017, ha disposto l’affidamento super esclusivo della prole al genitore idoneo, attesa l’inadeguatezza molto grave dell’altro ad esercitare le funzioni genitoriali.

In questo caso il Tribunale ha affidato in via esclusiva i figli alla madre , attribuendole l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni più importanti pertinenti alla prole – quali salute, educazione, istruzione, determinazione della residenza abituale – da assumersi tenendo nel dovuto conto la capacità, le aspirazioni e le inclinazioni naturali dei figli, anche pertanto senza il consenso del genitore “inidoneo”.

Nel caso in esame si era instaurata una vertenza tra due ex conviventi . In particolare aveva promosso il giudizio l’ex compagna, facendo rilevare che la relazione era cessata per i comportamenti molto violenti del convivente, che, tra l’altro, era un padre totalmente assente e irresponsabile verso i doveri di assistenza e cura relativi alla prole. Pertanto la ricorrente chiedeva l’affidamento esclusivo della figlia e che si ponesse a carico del padre un assegno per contribuire al suo mantenimento .

Dall’istruttoria espletata si accertava che il padre era un uomo molto violento, irresponsabile , dedito alla droga e una persona che trascurava totalmente i doveri spettanti ad un genitore . Si appurava infatti che era solamente la madre ad occuparsi e a prendersi cura della figlia.

Data la grave e delicata situazione, onde tutelare la minore da un padre violento e abituale assuntore di sostanze stupefacenti , si disponeva l’affidamento super esclusivo della minore alla madre; inoltre, si disponeva che gli incontri padre-figlia dovessero effettuarsi in presenza dei Servizi Sociali e organizzati in spazio neutro solo se ritenuti conformi all’interesse preminente della minore.

Ricordo che l’art. 337 quater del codice civile recita così “il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che non siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il loro interesse”.

Ma i giudici devono sempre orientare le loro decisioni nel pieno interesse e tutela dei diritti della prole: pertanto si giunge ad un affidamento monogenitoriale blindato ex art. 337 quater comma terzo solo nei casi in cui gravissima è l’inadeguatezza di uno dei due genitori e si deve tutelare una sana e serena crescita psicofisica della prole.

Ricordo che uno dei primi provvedimenti con cui è stato disposto tale tipo di affidamento è stata l’Ordinanza del Tribunale di Milano del 20 marzo 2014 , che dispose l’affidamento super esclusivo del figlio alla madre onde scongiurare che tutte le scelte importanti che riguardavano la vita del minore in tenera età fossero di fatto inibite dal totale disinteresse del padre per la propria famiglia.

Da citare ancora il decreto del Tribunale di Cosenza del luglio 2015 n. 778, con cui si dispose l’affidamento super esclusivo dei figli al padre , in quanto la madre era risultata gravemente inidonea all’esercizio della responsabilità genitoriale, per la sua personalità “prevaricatrice e manipolativa”, risultando dall’istruttoria di avere manipolato i due minori, allontanandoli fisicamente e psicologicamente dal padre, verso cui ostentavano plateali manifestazioni di rifiuto e negazione.

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