Il genitore affidatario e collocatario che non si attiene alle disposizioni dettate dal giudice in materia di affidamento dei figli potrebbe rischiare il cambio di residenza abituale della prole e la modifica d’incontro con l’altro genitore che viene messo in condizione di non poter vedere e avere con sè i bambini.
Si tratta di un provvedimento d’urgenza che ha aperto le porte alla proposta di legge n°4377 presentata lo scorso marzo e ad oggi al vaglio della Commissione Giustizia della Camera.
Il Disegno di Legge (DDL) propone “[…] una modifica all’articolo 337-ter del Codice Civile in materia di provvedimenti del giudice in caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore affidatario […]“.
In questa proposta viene osservato come quanto previsto dall’art.337-ter c.c., ovvero che la tutela giudiziaria deve assicurare ad ogni figlio il diritto a godere sia della madre che del padre per la sua serena crescita, “venga in realtà mortificato in assenza di un sistema normativo che ne consenti l’immediata evidenza”.
In altre parole, la funzione stessa della giurisdizione, per come è ora, viene continuamente e pacificamente aggirata laddove accada che un genitore violi la specifica norma o ordine del Giudice Civile, limitando la garanzia del minore alla propria bi-genitorialità.
Come sappiamo, i figli vengono utilizzati con sempre più frequenza come strumento di vendetta tra i separandi, a discapito del diritto alla bi-genitorialità, oppure il rapporto col genitore collocatario diventa così simbiotico da creare un legame che potrà essere dannoso per il figlio e la sua crescita psico-fisica.
I figli sarebbero come “ostaggi nelle mani di un genitore assolutamente inadeguato, con la conseguenza che svilupperanno personalità piegate”, in quanto non trarranno anche dall’altro genitore quel fondamentale contributo dall’altro genitore per mantenere un buon equilibrio personologico.
Nel nostro ordinamento non è previsto alcun rimedio efficace, poichè quelli di nature penalistica ( artt. 388 e 572 c.p.) hanno tempi che non potranno mai essere quelli della crescita di un minore e quelli aventi carattere civilistico non portano quasi mai ad un deciso cambio di rotta.
Sulla base di ciò, la proposta di legge suggerisce l’introduzione di uno strumento immediato attraverso la riformulazione dell’art. 337-ter, affinchè si possa disporre a tutela del minore una modifica della sua residenza abituale, in presenza di “[…] dinamiche malevole, concretamente poste in essere da un genitore in danno del proprio figlio[…]” che si attuano privandolo della figura dell’altro.
La modifica della residenza abituale della prole potrebbe essere, secondo questa proposta, la soluzione tempestiva migliore per aggirare quei blocchi all’accesso e alla frequentazione filiale di un genitore, provvedendosi alla sostituzione del genitore che ne impedisce, ritarda o rende colpevolmente difficoltoso il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, con quello che “momentaneamente subisce questo ostracismo”.
Sarà poi l‘esito successivo dell’istruttoria processuale a definire e ad approfondire gli aspetti della genitorialità e il superamento delle inadeguatezze, anche momentanee, relative al permesso ai figli di frequentare l’altro genitore, che potranno essere tempestivamente evidenziate e, ove confermate, definitivamente sanzionate, così da spingere entrambi i genitori verso una genitorialità più consapevole.