Se il singolo episodio violento può integrare il diverso e più lieve reato di violenza privata, per avere il reato di maltrattamenti in famiglia è invece necessario che vi sia una pluralità:
- di atti lesivi dell’integrità, libertà e decoro della vittima;
- di atti di disprezzo e umiliazione che offendano la dignità della vittima.
Affinchè si possa procedere per maltrattamenti in famiglia, non è sufficiente il singolo episodio violento, plausibilmente derivabile da situazioni contingenti che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare.
Anche una serie di litigi tra marito e moglie, degenerati di tanto in tanto in violenze fisiche, non sono condizione sufficiente a far scattare l’ipotesi di reato che, piuttosto, richiede un quadro di sopraffazione sistematica e continua.
Il codice penale stabilisce che chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Il delitto comprende tutti quei fatti che possono produrre sofferenze sia fisiche che morali in colui che li subisce e che sono riprovati dalla coscienza pubblica in quanto ritenuti vessatori.
È necessario che nel reo vi sia una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima: ciò riconduce a unità i vari episodi di aggressione, morale o materiale. Il reato è quindi realizzato da più atti; occorre perciò dimostrare che tutti i singoli fatti sono tra loro connessi e cementati in maniera inscindibile da una volontà unitaria, persistente e volta a una finalità criminosa.
Il delitto si consuma col semplice porre in essere l’azione o l’omissione che rappresenta il primo fatto vessatorio, e perdura fino a che i maltrattamenti non siano cessati. Non è necessario alcun danno.
Secondo la giurisprudenza, il reato si caratterizza infatti per la sussistenza di una serie di episodi, che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e ciò anche nel caso in cui la serie reiterativa venga interrotta da una sentenza di condanna, o nel caso in cui tra una serie e l’altra, di atti costituenti i maltrattamenti, intercorra un intervallo di tempo sufficiente per ritenerle distinte.
Il reato di maltrattamenti in famiglia scatta non soltanto a seguito di percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima, ma anche con atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche, anche solo morali. Lo stato di sofferenza e di umiliazione può derivare, al di là di specifici comportamenti vessatori, anche dal semplice “clima” instaurato all’interno della famiglia o della comunità. È necessario che l’agente eserciti, abitualmente, una forza oppressiva nei confronti di una persona della famiglia mediante l’uso delle più varie forme di violenza fisica o psicologica. È stato recentemente considerato reato di maltrattamenti anche il comportamento del genitore che riesce ad escludere dalla vita del figlio in maniera assoluta l’altra figura genitoriale e ciò anche nel caso in cui il minore non percepisce tali comportamenti come mortificanti o dolorosi.