Ricevo su appuntamento a Milano e Alzano Lombardo (BG)

La Coordinazione Genitoriale

La Coordinazione Genitoriale è un nuovo strumento per la risoluzione alternativa delle controversie che sta trovando sempre più ampia applicazione nei Tribunali italiani.

Nonostante la sua recente introduzione, questo strumento ha già messo in risalto una quantità notevole di sostanziali aspetti tali da far ritenere utile la proposizione di un plausibile modello che, sulla base di considerazioni ispirate alla logica e alla funzionalità, potrebbe rappresentare un contributo all’unificazione delle prassi.

Come funziona, di fatto, lo strumento della Coordinazione Genitoriale?

Sono ancora in fase di definizione alcuni aspetti procedurali, come il ruolo del coordinatore entro il processo, i suoi poteri, la sua partecipazione nella stesua del piano genitoriale, i requisiti di ammissione alla professione, la gratuità o meno dello strumento, il grado di segretezza o riservatezza alla quale si è tenuti e via discorrendo.

Tuttavia, possiamo già inquadrare la Coordinazione Genitoriale in una serie di step di seguito presentati.

La Fase preliminare

In linea di massima il Tribunale ha il compito di istituire uno sportello informativo, gestito da una struttura pubblica o convenzionata, collegato a servizi di mediazione familiare e coordinazione.

Il Giudice valuta i ricorsi prima dell’udienza presidenziale e, in sede di udienza, applica l’art. 337  octies c.c. (“Poteri del giudice e ascolto del minore”: Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.), se il disaccordo appare non risolvibile in quella sede.

La coppia può accettare o meno di andare in mediazione. Nel caso in cui accetti, i possibili risvolti sono:

  • la mediazione ha successo → si omologa l’accordo e il procedimento si conclude;
  • la mediazione fallisce.

Nel caso in cui la coppia non accetta di andare in mediazione, o in caso di fallimento della stessa, il Giudice ha la facoltà di chiedere l’elaborazione di un Piano Genitoriale (PG) che può essere costruito in modo congiunto o individuale, con l’ausilio degli operatori dello sportello.

Al Giudice, quindi, può arrivare:

  • un PG congiunto;
  • un singolo PG elaborato da un solo membro della coppia;
  • nessun PG;
  • un PG congiunto ma inaccettabile perchè, ad esempio, non rispetta i diritti della prole.

Il Giudice può adottare i seguenti provvedimenti:

  • approvare o modificare il PG congiunto o singolo;
  • elaborare, con l’ausilio dell’operatore, un valido PG qualora non fosse pervenuto o risultasse inaccettabile.

2. Fase introduttiva alla coordinazione genitoriale: investitura del Coordinatore Genitoriale

Come abbiamo visto, il Giudice può segnalare alle parti la necessità di giovarsi di una Coordinazione Genitoriale. La coppia può o accettare concordando a chi rivolgersi (può attingere al servizio pubblico o individuare un Coordinatore Genitoriale privato, accollandosene i relativi costi) oppure può subire la decisione del Giudice senza condividerla.

Il Coordinatore Genitoriale nominato, o del servizio pubblico o privato, assisterà la coppia nella costruzione del Piano Genitoriale che verrà poi trasfuso nel provvedimento o allegato nell’ordinanza del Giudice.

3. Fase applicativa

La provenienza dell’incarico al Coordinatore Genitoriale (o nominato dal Giudice o individuato dalle parti) può modificare alcuni aspetti secondari e formali della sua attività, nel senso che in sede contrattuale possono essere convenute, ad integrazione dei Piano Genitoriale, alcune regole specifiche. In atri termini, se la coppia non ha aderito spontaneamente alla Coordinazione Genitoriale (perchè, ad esempio, suggerita al Giudice dal CTU), e si trova quindi a dover attuare un Piano Genitoriale che non ha personalmente elaborato ma ha ricevuto ex novo all’interno dell’ordinanza del Giudice, i contenuti dello stesso non saranno, con tutta probabilità, adeguati alle aspirazioni di ognuno.

Il Coordinatore Genitoriale può essere chiamato ad intervenire sia in fase istruttoria (dopo i provvedimenti provvisori ex art. 337 ter c.c.) sia al termine del procedimento giudiziale.

La durata dell’intervento, che ha il senso di accompagnare e sostenere la coppia fino al raggiungimento della capacità di autogestione, non è predeterminata ma, a partire da un minimo di 6 mesi, può essere rinnovata entro i limiti indicati nella nomina del Giudice o entro quelli previsti nel contratto.

Il Coordinatore Genitoriale assicura il rispetto del Piano Genitoriale, dandone alle parti l’interpretazione autentica. Può, inoltre, decidere su aspetti secondari, soprattutto se non considerati nel Piano Genitoriale, mentre sugli aspetti principali che risultino disciplinati in modo inidoneo, può segnalare gli inconvenienti al Giudice chiedendone la relativa modifica.

Gli accordi stabiliti con le parti nel contratto non possono porre limiti alle possibilità di intervento del Coordinatore Genitoriale che confliggano con i suoi doveri istituzionali, derivanti dal provvedimento di incarico.

Oltre ad avere accesso integrale alla documentazione completa relativa al caso, il Coordinatore Genitoriale ha il titolo per interagire con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, coordinandosi con gli stessi. Quindi, oltre ai Servizi e all’eventuale CTU, può interagire con figli, parenti, nuovi partner, insegnanti, terapeuti etc.

La Coordinazione Genitoriale non è un processo riservato sia per le comunicazioni tra le parti ed i loro figli verso il Coordinatore Genitoriale, sia per le comunicazioni tra il Coordinatore e le altre parti rilevanti per il processo, o per le comunicazioni con il Tribunale. Sia il Coordinatore Genitoriale che le parti potranno testimoniare in merito a circostanze emerse nell’ambito della Coordinazione Genitoriale nel caso in cui la testimonianza o la prova risultassero necessarie ai sensi della legge o siano richieste dal Giudice.

Nel caso in cui il Coordinatore Genitoriale sia stato nominato dalle parti, anche una sola di esse ha facoltà di congedarlo qualora non sia soddisfatta della sua gestione dell’incarico, fermo restando che ciò non mette fine alla coordinazione stessa, in quanto recepita dal Giudice. Si procede, in quei casi, a nomina di un altro Coordinatore Genitoriale. La contestazione deve, in ogni caso, essere segnalata al Giudice dalla parte interessata, il quale ne valuta le relative motivazioni.

A seconda del tipo di violazione, il Coordinatore Genitoriale segnala l’accaduto al Giudice del procedimento, al Giudice Tutelare, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, alla Questura o ai Servizi Sociali. A seguito di ciò, ha facoltà di rimettere il mandato al Giudice o di ritenere risolto il contratto.

Un Coordinatore Genitoriale non può operare all’interno di ruoli multipli che possano creare conflitti anche solo di tipo deontologico.

Vuoi restare aggiornato?

Iscriviti alla Newsletter!
0 0 voti
Valutazione Articolo
Iscriviti
Notifica
guest
0 Commenti
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti