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Il Coordinatore Genitoriale

Il Coordinatore Genitoriale (Co.Ge.) è una nuova figura da poco utilizzata nel nostro Paese, (e ancora priva di una normativa che la regolamenti appieno) nell’ambito delle separazioni e divorzi ad alta conflittualità.

Il Co.Ge. è un professionista avente il compito di monitorare e sorvegliare i comportamenti di quei genitori che, benché dotati di buone capacità educative ed affettive verso la prole, a causa della loro accesa conflittualità , non hanno la giusta lucidità per tutelare il benessere psico-fisico dei loro figli, con il conseguente rischio di arrecare loro gravi disagi e danni evolutivi.

Parliamo quindi di casi in cui, seppur viene mantenuto il regime di affido condiviso, si ritiene necessaria una supervisione definita e scandita nel tempo dei genitori, vigilando sul loro approccio al progetto genitoriale in tutti i suoi aspetti, verificando il rispetto delle condizioni relative ai bisogni educativi dei figli e alle loro esigenze di salute, cura ed assistenza, così da garantire loro una sana crescita psico-affettivo-relazionale.

Il Co.Ge. è un soggetto terzo ed imparziale generalmente nominato dal Giudice che, da un lato, si adopera per evitare conseguenze dannose del conflitto sui figli e, dall’altro, favorisce la cooperazione tra i genitori lavorando su una riduzione dei contrasti.

Si tratta di un approccio professionale strutturato attraverso cui si assistono quei genitori caratterizzati da un elevato grado di ostilità, con il fine di attuare programmi personalizzati di risoluzione dei contrasti e ricostituire una genitorialità responsabile e rispondente alle esigenze della prole.

Possiamo considerare la Coordinazione Genitoriale come un processo di ADR (Alternative Dispute Resolution) che ha come fine primario l’interesse dei minori coinvolti nel conflitto genitoriale: l’intervento, pertanto, verterà e rimarrà sempre centrato sul benessere psico-fisico del bambino a cui deve essere garantita la massima tutela. Il Co.Ge. quindi supporterà i genitori litigiosi per dirimere e superare i contrasti una volta che il giudice abbia disposto i provvedimenti relativi all’affidamento e a tutte le questioni inerenti i minori.

Il Co.Ge. deve essere una figura super partes, quindi non deve aver avuto precedenti rapporti con la coppia genitoriale in qualità di consulente legale, terapeuta, CTP, CTU o mediatore. Potrà dare assistenza al Giudice ma solo nell’ambito del proprio ruolo.

La figura del Co.Ge. si distingue da quella del mediatore familiare in quanto:

  • ha un ruolo attivo di supervisore, moderatore dotato di funzioni di assistenza, controllo ed organizzazione;
  • si cura di seguire e supportare la coppia genitoriale nella fase di esecuzione del programma stabilito, qualunque ne sia la fonte (giudiziale o concordata inter partes).

In genere, la figura del Co.Ge. viene disposta dal Giudice (anche su suggerimento del CTU): in questi casi i suoi poteri derivano direttamente dal provvedimento giudiziario.

E’ possibile, però, che questo incarico derivi dalla sottoscrizione di un libero accordo tra i genitori al fine di dirimere le difficoltà gestionali dei figli scaturenti dall’alto tasso di conflittualità.

Compito del Co.Ge., a prescindere dalla provenienza dell’incarico, è quello di far rispettare il piano genitoriale in tutti i suoi aspetti di fondamentale importanza per la prole, da quelli relativi alla salute, istruzione, educazione sino ad un sano sviluppo psico-socio-affettivo. Nel caso si dovessero ravvisare gravi rischi per i minori (quali violenza, abusi, maltrattamenti, etc), il Co.Ge. dovrà adottare a loro tutela le opportune misure, oltre a segnalare il problema alle Autorità Giudiziarie competenti ed ai Servizi Sociali.

Questa figura nasce negli USA negli anni ’90, e nel 2005 è stata ufficialmente regolamentata grazie alla redazione delle Linee Guida dell’Association of Family and Conciliation Courts (AFCC): si tratta di raccomandazioni e suggerimenti, non regole vincolanti, finalizzate a diffondere buone prassi, competenze e formazione altamente specializzata nel settore. Il Co.Ge., in base a questo documento, ha possibilità di agire in difformità dalle linee guida esclusivamente per motivi giustificati dall’interesse della prole; diversamente, non ha margini di discrezionalità.

In Italia la figura del Co.Ge. ha destato molto interesse e anche un’acceso dibattito a seguito di due importanti provvedimenti che hanno introdotto il supporto del Co.Ge. in casi di genitori molto litigiosi che non riuscivano a mettersi d’accordo sulla gestione dei figli, provocando loro disagi evolutivi.

  1. Decreto del Tribunale di Milano, Sezione IX, del 29.07.2016 (Pres. rel. est. Laura Cosmai):  nel caso in esame due genitori separati non riuscivano a gestire in modo adeguato il rapporto con la figlia minore, che secondo il CTU nominato dal Tribunale, a causa dell’elevata conflittualità genitoriale, era a rischio evolutivo per il suo sviluppo psico-fisico. In particolare, il padre lamentava comportamenti inadeguati da parte della madre, che, a sua volta, aveva richiesto l’affidamento esclusivo della minore; ma il Collegio , all’esito della Consulenza Tecnica d’Ufficio, disponeva l’affidamento condiviso, prevedendo però l’inserimento della figura del Co.Ge. Ed infatti il CTU aveva rilevato che “il migliore regime di affidamento è quello condiviso , in modo da garantire sia al padre che alla madre l’esercizio di una genitorialità completa , anche tenendo conto delle esigenze psicologiche della minore che vanno nel senso di una fruizione adeguata della coppia genitoriale”. Il Collegio aveva evidenziato, a seguito della CTU, che i genitori, nonostante il loro peculiare conflitto , sembrava avessero compreso che bisognava mutare i loro comportamenti a tutela della figlia che aveva diritto ad una “equilibrata crescita psico-fisica”. E pertanto il Tribunale, nella consapevolezza che , malgrado la conflittualità, padre e madre della minore avessero le buone competenze genitoriali e le capacità di comprendere il ruolo decisivo che una buona relazione tra i medesimi avrebbe potuto ricoprire allo scopo di evitare nella minore il rischio evolutivo, sentiti i consulenti, con l’accordo delle parti anche nell’individuazione del professionista, nominava un Co.Ge., quale figura maggiormente idonea a sostenerli nell’attuazione di un progetto di genitorialità condivisa , disponendo che il suo incarico venisse formalizzato con i genitori entro 45 giorni . Nel Decreto vengono indicati in maniera analitica i suoi compiti, tra cui, in particolare, quello di salvaguardare i rapporti tra i genitori e la minore, fornendo le opportune direttive correttive di eventuali comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita e “autonomizzazione “della figlia dalle figure dei genitori e di coadiuvarli nelle scelte in tema di salute, di educazione della minore e di rispetto del calendario relativo alle modalità dell’esercizio di visita da parte del genitore non collocatario. Veniva stabilita la durata in carica del Coordinatore in due anni , con onere a carico dei genitori del suo compenso.
  2. Decreto del Tribunale di Mantova, I sezione civile, del 5.05.2017, Pres. Est. Bernardi: nell’ambito di una sentenza di separazione , in presenza di genitori molto conflittuali, ha disposto il ricorso alla figura del Co.Ge. con il compito di monitorare lo svolgimento dei rapporti genitori/figli e disporre eventuali correzioni a condotte genitoriali anomale e contrarie ai bisogni della prole. In tale caso il Tribunale disponeva l’affidamento condiviso, rilevando che non sussisteva inidoneità genitoriale che potesse indurre a ricorrere all’affidamento esclusivo, ma esisteva solo una elevata conflittualità . Il Tribunale quindi, aderendo a quanto prospettato dal CTU, nominava un Co.Ge. , con compenso a carico dei genitori , con mandato in scadenza al 31 gennaio 2018 e con il compito di relazionare sulla sua attività al Giudice Tutelare. In particolare, al Co.Ge. veniva affidato l’incarico di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando sul rispetto del calendario delle visite del padre alla prole e, in caso di disaccordi, di assumere le decisioni opportune a tutela dei minori, nonché di controllare le relazioni genitori /figli al fine di fornire al padre e alla madre le dovute indicazioni correttive di loro comportamenti disfunzionali.

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