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Danno non patrimoniale. Le nuove tabelle del Tribunale di Milano

A Marzo sono state presentate e trasmesse le nuove tabelle dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, a firma del Presidente Damiano Spera e della dott.ssa Elena Riva Crugnola, per il risarcimento del danno non patrimoniale.

La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008). Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale” in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell’unica fattispecie del “danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c., Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell’interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009). … bi-polarità tra danno patrimoniale (art. (2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e dovendo quest’ultimo essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria (Cass. n. 15022/2005).”

Le tabelle concernono la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione della integrità psico-fisica e dalla perdita grave del rapporto parentale oltre ulteriori elaborazioni che stabiliscono criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da “premorienza” (ovvero danno legato alla effettiva durata della vita), il danno terminale (detto anche danno da lucida agonia), il danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa (danno da lesione dell’immagine della persona) e il danno ex art. 96 c.p.c. terzo comma (danno da lite temeraria).

TABELLE-MILANO-EDIZIONE-2018

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