Con il termine “psicologia giuridica” definiamo una disciplina applicativa il cui oggetto di studio e di intervento si identifica nella giustizia, intesa nel suo duplice aspetto: del diritto e dell’ambito istituzionale.
Essa si propone come struttura di connessione tra la psicologia, le scienze umane ed il diritto, permettendo di identificare la circolarità tra i diversi fattori.
In questo contributo cercherò di delineare un quadro generale di tale disciplina che permetterà, a chi non è del settore, di coglierne l’essenza. Nello specifico, mi proporrò di evidenziare il ruolo che lo psicologo ricopre all’interno del contesto giuridico, in tutte le sue sfaccettature.
Lo psicologo forense
[one_third] [image src=”https://ceciliapecchioli.it/wp-content/uploads/2013/05/Nueva-imagen-1.jpg” align=”left” link=”https://ceciliapecchioli.it/wp-content/uploads/2013/05/Nueva-imagen-1.jpg” link_type=”zoom” border=”1″] [/one_third]Innanzitutto, ritengo fondamentale sottolineare come l’operato dello psicologo forense sia totalmente regolamentato dal codice, a differenza di qualsiasi altro contesto professionale. Questo implica il fatto che l’esperto è tenuto a conoscere e rispettare ogni articolo a lui “dedicato”, onde evitare di incorrere in sanzioni anche gravi.
Altra grande differenza: lo psicologo forense ha un doppio mandato. Da una parte ha a cuore l’interesse del soggetto che sta esaminando, dall’altra ha il compito di riferire al committente (giudice o amministrazione penitenziaria) quanto emerge dal colloquio. L’atteggiamento assunto, quindi, differisce notevolmente rispetto all’ambito clinico. In quest’ultimo interessa il vissuto, soprattutto come il paziente si racconta e ha esperito le cose. Nel contesto forense ciò che interessa è il modo in cui le cose sono andate (assumendo sempre un atteggiamento di educato scetticismo, dato che l’esaminato potrebbe non raccontare la verità). Lo psicologo forense non è dalla parte del soggetto, non è presente alcun atteggiamento d’aiuto. Egli è davanti al soggetto.
Inoltre, lo psicologo forense è chiamato a rispondere esclusivamente al quesito posto dal suo committente. Quest’ultimo pone una domanda (ad esempio, in caso di separazione il giudice potrebbe volere un quadro più dettagliato circa le capacità genitoriali, al fine di decidere circa l’affidamento del minore); lo psicologo dovrà operare solo in funzione di tale domanda. Qualsiasi altro elemento “estraneo” non dovrà essere preso in considerazione. Il quesito rappresenta l’ambito processuale entro il quale l’esperto deve muoversi.
Finalità colloquio
Le finalità di un colloquio in ambito giuridico sono:
- Diagnostiche = arrivare a rilevare la criminogenesi ( il “perché”) e la criminodinamica (il “come”) sottese alla commissione del reato
- Prognostiche = previsioni sul comportamento futuro di indicazione di trattamento.
Non esistono finalità terapeutiche, anche se non è impossibile che si ottengano effetti latu senso terapeutici.
[one] [image src=”https://ceciliapecchioli.it/wp-content/uploads/2013/05/psicologia-forense.jpg” align=”left” link=”https://ceciliapecchioli.it/wp-content/uploads/2013/05/psicologia-forense.jpg” link_type=”zoom” border=”1″] [/one]
Diritto e psicologia
Entriamo nel vivo della questione.
Come tutti sapranno, esistono due grandi mondi del diritto: penale e civile. In entrambi gli ambiti il giudice può avere la necessità di acquisire ulteriori informazioni e/o avere un quadro più completo ed approfondito della situazione in esame. Ed è qui che entra in gioco l’esperto.
Come nasce un contenzioso penale?
Esso inizia sempre con un atto: la notizia di reato, che viene comunicata alla Procura della Repubblica generalmente dalla polizia o dai carabinieri. È l’inizio di una fase che sarà finalizzata alla comprensione della situazione presentata. Il referente è il Pubblico Ministero (PM), ovvero un magistrato che lavora in Procura e che, per capire se la notizia di reato è fondata, dà avvio alle Indagini Preliminari (IP). Queste ultime si concretizzano in perquisizioni, sequestri, ispezioni etc. Il PM delinea le sue ipotesi di reato.
Accanto al PM, durante questa iniziale fase di dialogo, troviamo anche l’avvocato difensivo e la parte civile, ovvero l’avvocato della parte offesa (non c’è mai reato senza vittima).
Questi sono i primi 3 soggetti, in ambito penale, che potrebbero richiedere l’intervento di uno psicologo forense, che viene denominato CONSULENTE TECNICO.
Una volta che le IP volgono al termine, il PM può o far cadere le ipotesi di accusa, qualora non fosse emerso niente a conferma, oppure rinviare il soggetto a giudizio: ciò significa che l’esito delle indagini ha portato alla necessità di arrivare al processo.
La richiesta di rinvio a giudizio arriva al Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP): egli deve decidere circa gli aspetti giuridici ma anche in merito alle 3 consulenze effettuate in fase di IP. Ha, quindi, possibilità di nominare un suo PERITO di fiducia, il cui operato ha un peso maggiore rispetto a quello dei consulenti. Sulla linea di ciò che è stato dedotto precedentemente, egli dovrà muoversi seguendo esclusivamente il quesito del GUP, suo unico referente.
L’Udienza Preliminare serve per stabilire se la persona è da processare o meno. Se il GUP decide che il processo si farà, rimanda l’imputato al Giudice Naturale, ovvero al giudice competente. Questi può essere:
Giudice Monocratico per reati di scarsa gravità
Tribunale Collegiale (3 giudici) per reati gravi
Corte D’assise ( 2 giudici togati e 6 giudici popolari) per reati gravissimi, in cui è plausibile l’ergastolo.
Il Giudice Naturale fissa l’inizio del dibattimento e ha la possibilità, qualora lo ritenesse necessario, di nominare uno o più PERITI di sua fiducia.
Come nasce un contenzioso civile?
Dal punto di vista procedurale, esso risulta essere molto più semplice.
Due soggetti (fisici o giuridici) richiedono l’intervento di un terzo soggetto (il giudice civile) per decidere in merito ad un loro contenzioso.
Il giudizio civile va a toccare l’area del risarcimento del danno.
Quando si tratta di danni alla persona, il giudice, chiamato a valutazione, richiede l’intervento di un medico legale.
Quando, invece, il danno è di matrice psicologica, l’esperto è lo psicologo.
In questo contesto, parliamo di CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO (CTU), l’esperto nominato dal Giudice, e CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP), nominato dall’avvocato per conto del proprio cliente.
Una volta che viene accettato l’incarico (mediante giuramento di fronte al giudice), l’esperto è tenuto a prestare il suo ufficio, salvo i casi di astensione e ricusazione. L’astensione è un atto volontario in cui l’esperto dichiara, per ragioni proprie non opportune, di astenersi dall’incarico. La ricusazione, invece, rappresenta un passaggio in cui una delle parti chiede al giudice di sostituire il perito a causa di una situazione di non serenità (ad esempio nel caso in cui si conoscano).
[one] [image src=”https://ceciliapecchioli.it/wp-content/uploads/2013/05/psicologia_forense-1.jpg” align=”left” link=”https://ceciliapecchioli.it/wp-content/uploads/2013/05/psicologia_forense-1.jpg” link_type=”zoom” border=”1″] [/one]
Oggetto dell’analisi
Ambito penale
In ambito penale, il perito viene chiamato per rispondere a quesiti relativi a:
- Imputabilità = stabilire se la persona, al momento del reato, era capace di intendere e di volere
- Pericolosità sociale = stabilire se la persona che ha commesso un reato, anche se non imputabile, può essere definita socialmente pericolosa; capire, cioè, se il soggetto potrebbe commettere reati in futuro
- Capacità di testimoniare = valutare la credibilità del dichiarante e l’attendibilità della dichiarazione
- Capacità di stare in giudizio = stabilire se il soggetto è in grado di partecipare al processo in modo attivo e consapevole, di comprendere gli atti processuali ed influire sullo sviluppo dialettico del processo.
- Circonvenzione d’incapaci = stabilire se il soggetto, che può essere un minore o un soggetto infermo, è indotto da un altro soggetto a compiere atti che comportano effetti giuridici dannosi.
Ambito civile
In ambito civile, invece, la presenza del consulente è richiesta nei casi di:
- Interdizione = stabilire se il soggetto è incapace di provvedere ai propri interessi per “abituale infermità di mente”
- Inabilitazione = si definisce nei casi in cui l’infermità di mente non è così grave da far luogo all’interdizione ( ad esempio, i giocatori d’azzardo che mettono a repentaglio il patrimonio)
- Amministrazione di sostegno = stabilire se il soggetto, in condizione di parziale o temporanea menomazione fisica o psichica, necessita di assistenza per provvedere ai propri interessi.
- Separazione/divorzio = stabilire le capacità genitoriali e le qualità relazionali per meglio determinare i regimi di affidamenti dei minori
- Mobbing = Attraverso una serie di colloqui, ma utilizzando anche altri strumenti come i test psicodiagnostici, l’esperto potrà trarre le sue conclusioni e rispondere, così, al quesito posto dal giudice.
Le perizie che vengono depositate non dettano legge. È discrezione del giudice decidere se utilizzarle o meno. La parola ultima spetta sempre al giudice.