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Affido Condiviso Alternato

Voglio prendere spunto da una recente sentenza del Tribunale di Firenze – I sez.Civile per approfondire un argomento ancora poco trattato e su cui esistono pareri contrastanti: l’affido condiviso alternato.

 

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Ma iniziamo dal principio.

Con la legge 54/2006 venne introdotto in Italia l’istituto dell’affido condiviso, che sancisce “[…] il diritto del minore di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori […]“.

Tale istituto garantisce il principio di bigenitorialità, centrale nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia sottoscritta a New York nel 1989, e si concretizza nel diritto del bambino ad avere la legittima aspirazione a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche (e non solo) nel caso in cui questi decidano di separarsi.

Di fatto, l’affidamento condiviso prevede che il minore viva prevalentemente presso uno dei genitori (collocatario) e frequenti, con modalità e tempi scanditi dal giudice (nel caso di separazioni giudiziali), il genitore “non collocatario“.

Il principio di bigenitorialità sotteso a tale istituto dovrebbe far sì che i genitori separati collaborino nel prendersi cura dei figli e prendano insieme tutte le decisioni riguardanti la salute, l’educazione e il benessere del minore. Mamma e papà separati condividono, cioè, le responsabilità dell’essere genitori, pur non vivendo più sotto lo stesso tetto.

Questa modalità spesso viene contestata soprattutto quando la separazione è altamente conflittuale, in quanto i genitori difficilmente riescono a trovare una modalità condivisa nel prendersi cura dei propri figli. Inoltre, nonostante la tendenza di collocamento presso la madre in Italia non rappresenti più la “regola” predominante, i padri spesso si sentono messi da parte e privati del loro diritto di essere genitori a tempo pieno.

Sulla base di queste (ed altre) contestazioni, l’Italia ha scelto di propendere verso una nuova modalità, proposta dal Consiglio d’Europa nel 2015 ed in uso già in molti Paesi Europei, ovvero quella dell’affido alternato (o shared residence).

In cosa consiste l’affido alternato? Consiste nel far vivere i figli per periodi alternati paritetici presso la madre e presso il padre, in modo tale che i genitori abbiano la possibilità di esercitare la loro potestà genitoriale in modo esclusivo per quel lasso di tempo.

Immaginiamo una situazione come quella proposta dal Giudice di Firenze nella sentenza sopra citata. Il figlio vivrà una settimana dal papà ed una settimana dalla mamma, così fino alla maggiore età. Con questo istituto, di chi stiamo tutelando i diritti? Dei minori che dovrebbero essere posti nelle condizioni di vivere al meglio il loro percorso di sviluppo psicofisico o dei genitori che si sentono defraudati della loro potestà?

L’affido alternato pregiudica, di fatto, una sana crescita per il bambino: il continuo e periodico cambiamento della collocazione e della gestione del quotidiano provoca nel minore la perdita di punti di riferimento stabili ed uno sdoppiamento che lo obbliga, ogni volta, ad adattarsi a situazioni molto diverse, perché molto diverso per sensibilità, cultura, carattere, è il modo di rapportarsi di ciascun genitore nei confronti dei figlio.

Inoltre, l’alternanza delle abitazioni può esercitare effetti negativi sul minore sottoposto a ripetute separazioni che minano il suo bisogno di continuità delle cure e della stabilità di ambiente: il minore può, altresì, risultare meno in grado di esercitare un controllo sull’ambiente, così come meno capace di gestire il senso di imprevedibilità che tale situazione porta con sé.

Personalmente trovo che l’affido condiviso con collocamento prevalente presso un genitore sia la formula che meglio garantisce una stabilità e una sana crescita per il minore. E’ pacifico che in situazioni altamente conflittuali i figli vengano usati come proiettili da scagliarsi reciprocamente, e che spesso i termini dell’affido condiviso agevolano tali agiti.

Ma dobbiamo ricordare una cosa fondamentale, che dovrebbe aprire riflessioni anche al legislatore: non è l’istituto a generare limitazioni, è la conflittualità coniugale il vero problema. Le rigide modalità e i tempi scanditi dell’affido condiviso sussistono solo laddove i genitori non riescono a comunicare e a trovare accordi circa la gestione della prole. Quando marito e moglie riescono a riconoscersi anche come mamma e papà, allora sentimenti come odio, senso di fallimento, dolore, frustrazione, rabbia derivanti dal fallimento coniugale riescono ad essere messi da parte, e finalmente i bambini vengono visti per ciò che sono: esseri umani che hanno il diritto di essere cresciuti e amati da entrambi i genitori.

Forse ciò che serve non è inventare nuovi istituti da applicare, bensì costruire modalità di intervento anche (e soprattutto) preventive che agiscano in maniera diretta ed efficace sul conflitto coniugale, così da attenuarlo per portare in evidenza ciò che più conta: il benessere dei minori coinvolti.

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